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D.L. 07/02/2003 n. 15

-La Legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

-Il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: "Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale".

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania). "Art. 3 (Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva).

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'art. 14 del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area.";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso.";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2002 reca: "Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia.";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002.";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002.";

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002.";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: "Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001";

-Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 12 dicembre 2002 reca: "Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.".

Art. 1-bis ((1. All'articolo 80, comma 59, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile".)) (( 2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle parole: "nel triennio 2003-2005".)) (( 3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 80 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)", come modificato dalla presente Legge: "59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato ad erogare contributi in favore delle regioni medesime, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla presente Legge: "Art. 38 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci) -

1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonchè le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonchè la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di Legge, con esso incompatibili.

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2003-2005. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.

 

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